Testamenti e donazioni

“L’AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E DELLE DONAZIONI E L’AZIONE DI RESTITUZIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA LEGGE 80/2005”

La “azione di riduzione è un’azione che la legge concede ai legittimari (coniuge e figli, o ascendenti, questi ultimi solo in mancanza di figli) per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (sia dirette che indirette), effettuate in vita dal de cuius, che eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre (cosiddetta quota disponibile).

La legge italiana, infatti, a differenza di quella di molti altri paesi, riconosce ai congiunti più stretti il diritto, in ogni caso, e dunque anche contro la volontà del testatore, di percepire una quota del patrimonio del medesimo.

I presupposti per esercitare l’azione di riduzione sono la dimostrazione della qualità di legittimario, ed in secondo luogo della lesività della disposizione testamentaria o della donazione nei confronti della quota che la legge gli riserva (Artt.536 e segg. c.c.).

Il calcolo della quota di legittima, ai fini della quantificazione della lesione, avviene attraverso la riunione fittizia, ovvero una operazione matematico  -contabile che imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni residuati e tutte le donazioni compiute in vita (sia dirette, che indirette; si pensi, in quest’ultimo caso, alla compravendita simulata).

Per reintegrare la quota di spettanza del legittimario interviene dunque l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni.  Detta azione può essere esperita anche dagli aventi causa dei legittimari (ad esempio dai figli dei figli) ed è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno dell’apertura della successione (ovvero dal giorno della morte del de cuius) nel caso di donazione lesiva, o dall’accettazione dell’eredità, nel caso di disposizione testamentaria (Cass. Civ. 20644/2004).

L’azione di riduzione si dirige  innanzitutto verso le disposizioni testamentarie e, solo quando queste siano insufficienti a ripristinare la quota  di legittima lesa di un coerede, verso le donazioni effettuate in vita dal de cuius.

La prima donazione in ordine di tempo sarà l’ultima a subire la riduzione.

Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere poi ulteriori presupposti: il legittimario deve avere accettato l’eredità con beneficio di inventario, ed ha poi l’obbligo di imputare nella sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti dal de cuius.

L’effetto reale dell’azione è collegato all’azione di restituzione, che il legittimario può esercitare direttamente sul bene oggetto della lesione (ovvero sul bene donato o lasciato per testamento ad un coerede), al fine di ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.

Fino alla novella del 2005, l’azione di riduzione e l’azione di restituzione erano esercitabili senza limiti di tempo, salva la prescrizione.

Il legislatore ha dunque pensato di intervenire allo scopo di dare una certa stabilità e una maggior sicurezza alla circolazione dei beni donati, decorso ovviamente un certo lasso di tempo. In parole povere, prima del 2005, se il legittimario leso non trovava capienza nel patrimonio del donatario, per conseguire il valore della quota di legittima spettante poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la “restituzione” da parte di chi ne fosse attualmente il proprietario (e ciò anche dopo una serie di regolari passaggi di proprietà), con l’effetto che chiunque si trovasse proprietario di bene precedentemente donato poteva vedersi coinvolto suo malgrado in una lite ereditaria, nonché costretto a restituire il bene, per poi, magari, non riuscire nemmeno a recuperare il proprio credito dal suo dante causa!

Tutto ciò rendeva evidentemente difficilissimo riuscire a vendere un bene oggetto di precedente donazione, e ciò a discapito della libera circolazione, in quanto sottoponeva l’acquirente di beni di provenienza “donativa” al rischio di essere pregiudicato.

Con la nuova normativa,  resta comunque sempre salvo il diritto del legittimario, leso nella sua facoltà di conseguire la legittima, di agire per la riduzione della donazione e delle disposizioni testamentarie lesive; una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, il legittimario, per conseguire il valore spettantegli effettivamente, dovrà agire in restituzione contro l’attuale proprietario dei beni donati, purché non siano decorsi vent’anni dalla donazione. Dopo vent’anni, in altri termini, chi compra beni donati acquisisce la sicurezza di non essere convenuto in azioni di restituzione dei beni provenienti da donazione.

In conclusione, l’azione di restituzione può essere esperita solo se non  sono decorsi vent’anni dalla donazione. Qualora siano invece decorsi vent’anni, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso, se il patrimonio del donatario risulterà essere incapiente al soddisfacimento del credito del legittimario leso.

Quanto all’azione di riduzione, se questa è domandata dopo vent’anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i pesi (ad esempio l’usufrutto) sul bene donato restano efficaci, e non vengono dunque automaticamente cancellati, fermo restando in ogni caso “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (Art.561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.

Ulteriore novità introdotta dalla novella in  esame, è poi costituita dalla possibilità di notificare un atto di opposizione stragiudiziale (ovvero un atto che non implica l’instaurazione di alcun giudizio avanti al giudice) alla donazione, onde impedire che il decorso del termine ventennale dalla donazione pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante. La notifica va effettuata al donatario e ai suoi aventi causa, e va trascritta nei pubblici registri, con la conseguenza che, in tal modo, il termine ventennale rimane sospeso. L’opposizione perde infine effetto se non viene rinnovata prima che siano decorsi ulteriori vent’anni.

Poiché la novella, come spesso accade, non ha previsto norme transitorie, secondo l’interpretazione di autorevole dottrina, per le donazioni effettuate da oltre vent’anni rispetto all’entrata in vigore della nuova normativa (in vigore dal 15 maggio 2005), è consentita l’azione di riduzione, ma non quella di restituzione e non è consentita neppure la notifica stragiudiziale dell’opposizione; se invece la donazione è stata stipulata da meno di vent’anni rispetto all’entrata in vigore della normativa in esame, sono consentite tutte le azioni, come pure accade per le donazioni successive all’entrata in vigore della legge 80/2005.

Avv. Claudia Comi

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