I Patti Lateranensi

I PATTI LATERANENSI

I “Patti lateranensi” vennero sottoscritti in data 11.02.1929, dopo un lungo lavoro diplomatico tra la Santa Sede e il Governo Italiano, allora presieduto da Mussolini. Detto concordato siglò la conciliazione tra Stato e Chiesa, ponendo fine alla “questione romana” (sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia), e determinò il riconoscimento e la legittimazione del fascismo da parte della Chiesa.

Per Mussolini fu una importantissima ed abilissima mossa politica, non certo portata avanti per motivi di fede e credenza religiosa, tant’è vero che, prima della firma dei patti lateranensi, Mussolini era noto per essere mosso da anticlericalismo estremo, tant’è che egli stesso si professava “il vero eretico” .

Di lì a poco, “il vero eretico” divenne agli occhi dei più “l’uomo della Provvidenza”.

Mussolini era infatti ben consapevole dello spirito di fede che muoveva l’animo della gran parte del popolo italiano, nonché dell’importanza di avere la “benedizione” della Chiesa di Roma nella propria ascesa politica. La firma dei trattati entro febbraio significava poi per lui poter raccogliere, cosa che avvenne di lì ad un mese, un consenso popolare e plebiscitario senza precedenti per la formazione della prima vera Camera del regime fascista.

Per la Chiesa invece, nella persona dell’allora Pontefice Pio XI, la sottoscrizione dell’accordo ebbe sia un significato politico che, ovviamente, un significato religioso, tant’è che il Papa affermò testualmente che: “per il compimento di un’opera così alta, che aveva ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio … Forse ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare”. 

Dal punto di vista prettamente giuridico, i patti lateranensi risultavano suddivisi in due parti: il Trattato e il Concordato.

Il Trattato è una convenzione che riguarda il passato, e con esso la Santa Sede accettava in modo irrevocabile il trapasso dei suoi antichi territori, salvo la Città del Vaticano, al Regno d’Italia e riconosceva in maniera irrevocabile la città di Roma quale capitale d’Italia sotto la Dinastia dei Savoia; dal canto suo lo Stato Italiano riconosceva alla Santa Sede la totale indipendenza e sovranità sul costituendo Stato della Città del Vaticano.

Il Concordato invece consiste in una convenzione che riguarda necessariamente l’avvenire, in esso infatti, senza pregiudizio alcuno per i diritti dello Stato italiano, la Santa Sede riceveva le concessioni alle quali teneva particolarmente per potere adempiere efficacemente alla propria “missione spirituale” nel Regno; in particolare, con esso venivano regolate le condizioni affinché la Chiesa potesse divulgare ed esercitare liberamente la religione cattolica in Italia, potesse attuare il libero esercizio del proprio potere spirituale ed il libero e pubblico esercizio del culto.

Con il concordato la religione cattolica veniva riconosciuta la sola ed unica religione di Stato, si rendeva obbligatoria nelle scuole la disciplina dell’insegnamento della religione cattolica, venivano riconosciuti privilegi alla Chiesa Cattolica, nonché l’indipendenza della medesima nell’esercizio dell’attività religiosa sul territorio italiano. Venne altresì stabilita la partecipazione dello Stato Italiano al sostentamento del clero attraverso assegni a “supplemento di congrua”.

Il concordato dei patti lateranensi, ma non invece il trattato, venne poi modificato dal nuovo Concordato stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’allora capo del Governo della nostra Repubblica, Bettino Craxi, e  la Santa Sede, e ciò allo scopo di adeguare i rapporti tra Stato e Chiesa ai principi della Costituzione della Repubblica, attraverso l’applicazione del procedimento di revisione bilaterale di cui all’art.7, secondo comma, della Costituzione stessa.

Principalmente venne rimossa la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa Cattolica in Italia, e ciò in ossequio ai principi costituzionalmente garantiti di libertà religiosa e di uguaglianza di libertà di ogni confessione religiosa davanti alla legge, nonché al principio della laicità dello Stato. Venne inoltre stabilito che il sostentamento del clero fosse finanziato attraverso una frazione del gettito totale IRPEF, ovvero con il noto meccanismo dell’otto per mille; si stabilì altresì che la nomina dei Vescovi non necessitasse più dell’approvazione da parte del governo italiano e vennero infine messe a punto le regole per il riconoscimento ai fini civili del matrimonio religioso (a noi noto come matrimonio concordatario). Da ultimo, venne sancito che l’ora di religione nelle scuole diventasse da obbligatoria,  facoltativa.

 

********

Si segnala che è attivo presso il Polo Sociale il servizio di consulenza legale per gli iscritti al CRAL. Per informazioni e prenotazioni telefonare alla Segreteria del Polo Sociale di Gruppo (tel. 02.52047108) e chiedere della sig.ra Miryam De Poli.